Legislative Decree n. 286 on Immigration and Aliens of the Republic of Italy (1998) (excerpts related to Humanitarian provisions) (English and Italian)
IMMIGRATION LAW
Legislative Decree No.286 of 25.7.1998 as amended by Law No.189 of 30.7.2002
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Chapter III - Humanitarian provisions
Article 18
Slay for reasons of social protection
1. Where, in the course of police operations, investigations or criminal proceedings relevant to either of the offences under article 3 of Law no.75 of 20 February 1958 or to the offences provided for under article 380 of the code of criminal procedure, or in the course of welfare care services provided by local bodies, cases of coercion or grave exploitation are found with respect to an alien and his/her safety is seriously endangered as a result of his/her attempts to escape the pressures exerted by an organisation involved in either of the said offences or as a result of the statements made during the pre-trial investigations or at trial, the Chief of the Police, also upon request by the Chief Prosecutor or upon the latter's favourable opinion, shall deliver a special permit of stay to allow the alien to escape the criminal organisation’s coercion or pressures and to participate in a resettlement program.
2. Evidence of the situation indicated herein shall be communicated to the Chief of the Police by way of the proposal or opinion under paragraph 1; special reference shall be made to the serious and actual danger and to the significance of the contribution provided by the alien with a view to a successful fight against the criminal organisation or to the identification or apprehension of offenders responsible for the offences indicated under the same paragraph. Terms to participate in the resettlement program shall be communicated to the Mayor.
3. A regulation for implementation shall establish the provisions necessary to entrust the performance of the program to bodies other than those statutorily responsible for local welfare care and to execute the relevant controls. The same regulation identifies the requirements suitable to ensure the skills and capacities to assist in the resettlement as well as the availability of adequate facilities on the part of the said bodies.
4. The permit of stay delivered in compliance with this article has a six-month validity and may be renewed for one year or for the additional period required for justice reasons. It shall be withdrawn in case the program is discontinued or in case of conduct inconsistent with the purposes of the program, reported by the Chief Prosecutor or, within the limits of its jurisdiction, by the welfare service of the local body or anyhow ascertained by the Chief of the Police; it shall also be withdrawn failing the other conditions which justified the issuance of the stay.
5. Permits of stay under this article allow access to welfare care and study as well as enrolment at employment bureaux and performance of subordinate employment, subject to the minimum age requirements. Where, upon the expiry of the permit of stay, the individual proves to have an employment, the permit may be further extended or renewed for the length of the employment or, if the employment is not temporary, according to the conditions established in such cases. The permit of stay under by this article may also be turned in a permit of stay on study grounds where its holder is enrolled at a full course of study.
6. Upon dismissal from a prison, permits of stay provided for by this article may be delivered, also upon proposal by the Chief Prosecutor or by the probation judge at the juvenile court, to the alien who served a custodial sentence imposed for offences committed during minority and already actively engaged in a resettlement program.
7. Expenses derived from this article are estimated at 5 billion liras for the year 1997 and 10 billion liras per year as of 1998.
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DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998 n. 286
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1998 n.191 - S.O. n. 139)
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO.
(ultimamente aggiornato il 27 luglio 2005)
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CAPO III
Art. 18 Soggiorno per motivi di protezione sociale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.
Esso é revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo é a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo é valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
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